
Bonus ZES Unica: limiti e incertezze
La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), all’art. 1, commi 485-491, ha esteso al periodo d’imposta 2025 il credito d’imposta “ZES Unica”, istituito con art. 16 DL 124/2023, stanziando una dote di 2,2 miliardi di euro da ripartire secondo una percentuale di copertura che sarà definita a posteriori in base al totale degli interventi ammissibili. La misura è volta a sostenere progetti d’investimento dell’importo minimo di 200.000 euro, realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle regioni rientranti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.
Requisito primario per l’accesso è la realizzazione, da parte delle imprese, di investimenti facenti parte di un progetto iniziale, così come definito dall’art. 2 del Regolamento n. 651/UE/2014 (GBER), all’interno di una delle Regioni comprese nel perimetro territoriale agevolato (art. 1, c. 486, legge di Bilancio 2025).
Sono ammissibili i programmi di investimento che abbiano una delle seguenti finalità:
- “installazione di un nuovo stabilimento”, ossia la realizzazione di una nuova unità produttiva;
- “ampliamento di uno stabilimento esistente”, inteso come l’aumento della capacità produttiva di un complesso esistente;
- “diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi”;
- “trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente”, ossia il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente;
- “acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,
- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente,
- l’operazione avviene a condizioni di mercato”.
La finestra temporale per la presentazione delle domande preventive si apre il 31 marzo 2025 e terminerà il 30 maggio 2025; le imprese potranno così comunicare le spese già effettuate a partire dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, ai sensi dell’art. 109 c. 1 e 2 TUIR.
Successivamente, tramite la domanda “integrativa” – da inviare a partire dal 18 novembre 2025 e fino al 2 dicembre 2025 – dovrà essere comunicato l’importo degli investimenti effettivamente realizzati.
Tra le novità più interessanti dell’agevolazione è che parrebbe vi sia la possibilità rendere ammissibili anche:
- gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
- gli investimenti con acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge) e realizzati dal 1° gennaio 2025.
Un altro vantaggio introdotto per il 2025 è dato dalla possibilità di cumulare il credito di imposta ZES UNICA con altri aiuti di stato, come il credito di imposta Transizione 5.0.
Proprio sulla cumulabilità bisogna però prestare molta attenzione, dal momento che è ormai orientamento consolidato il principio del “divieto di doppio finanziamento”. La Ragioneria Generale dello Stato, nella circolare n. 33/2021, recita: “….se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del costo di investimento…”.
Sulla base di quanto sopra, si propone di seguito un esempio esplicativo:
- totale progetto di investimento: 1.000.000 di euro;
- credito di imposta ZES Unica, aliquota 60%, importo: 600.000 euro;
- sulla parte non coperta dal credito ZES Unica, pari a 400.000 euro, previa verifica dei requisiti di accesso, si potrà godere del credito di imposta Transizione 5.0, la cui aliquota massima è pari al 45%, da cui avremo: importo agevolazione 180.000 euro.
Per cui, in conclusione, avremo che l’importo totale delle misure agevolative cumulate sarà pari a: 600.000 + 180.000 = 780.000, ossia pari al 78% del costo totale del progetto di investimento e non già al 105% (60% + 45%) grazie all’effetto della nettizzazione. È importante poi non dimenticare che, a questo importo complessivo, ai fini del cumulo va considerata l’agevolazione indiretta legata alla neutralità fiscale del credito Transizione 5.0, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette ed alla base imponibile IRAP.
Pur rimanendo una misura di concreto sostegno alle imprese del mezzogiorno, foriera di auspicabili investimenti innovativi a sostegno della produzione, il credito di imposta ZES Unica 2025 conserva in ogni caso dei limiti applicativi già rilevati per il 2024 e non superati nella nuova formulazione.
Infatti, si rileva anzitutto che, anche per il 2025, gli investimenti verranno realizzati nell’incertezza della copertura agevolativa effettiva, la quale resta ancora vincolata al “riparto” della dotazione finanziaria – 2,2 miliardi – tra i progetti di investimento realizzati e rendicontati secondo i termini concessi.
Un altro aspetto critico è rappresentato dalla soglia minima di investimento, che, anche per il 2025, resta pari a 200.000 euro, comportando l’esclusione di grossa parte delle microimprese e, in generale, una possibile barriera all’accesso per le PMI italiane.
Infine, v’è da rilevare che, sebbene la Legge di Bilancio 2025 (art. 1 c. 486) avesse previsto la possibilità di includere le spese sostenute nel periodo tra il 16 novembre e il 31 dicembre 2024, colmando il “vuoto” temporale a cavallo del cambio normativo, il Provv. AE 31 gennaio 2025 n. 25972, non contemplando questo arco temporale, ritiene quindi di escluderle definitivamente.
Conclusioni
La proroga del credito d’imposta ZES Unica 2025 è senza alcun dubbio da considerare favorevole per tutte quelle imprese operanti o che intendono operare nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia, visto che possono contare su una misura agevolativa in grado di garantire l’aumento della competitività in termini di ampliamento della capacità produttiva e miglioramento tecnologico.
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