
Come reso noto con un comunicato stampa di ieri, la Commissione europea ha approvato la proroga, fino al 2033 (compreso), delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste dal DL 457/97 a favore delle navi adibite alla navigazione internazionale, e pertanto iscritte nell’apposito registro (si veda “Estese le agevolazioni per le navi iscritte nel registro internazionale” del 30 settembre 2022).
Quali agevolazioni previste dal regime del “Registro internazionale”, si richiama, tra l’altro, che:
– il reddito derivante dall’utilizzo di tali navi concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF o dell’IRES solo nella misura del 20% (art. 4 comma 2 del DL 457/97);
– alle imprese armatrici compete un credito d’imposta pari all’IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato su tali navi, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative ai predetti redditi (art. 4 comma 1 del DL 457/97);
– con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge, relativi al personale con i requisiti di cui all’art. 119 del RD 327/42 (Codice della navigazione) e imbarcato su tali navi, è disposto l’esonero a favore delle imprese armatrici nonché dello stesso personale (art. 6 del DL 457/97).
La Commissione ha approvato la reintroduzione del regime italiano del “Registro internazionale” di cui al DL 457/97 fino alla fine del 2033, riconoscendone la conformità alle norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.
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