21 Maggio 2025
CREDITO D’IMPOSTA 4.0 PER ACQUISTI EFFETTUATI NEL 2025: PER OTTENERE IL BENEFICIO FISCALE OCCORRONO TRE COMUNICAZIONI


Sono stati introdotti dal Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) del 15 maggio u.s. due nuovi percorsi – che viaggiano peraltro in parallelo tra loro – per le comunicazioni dei crediti di imposta in investimenti in beni strumentali 4.0 da realizzare e/o già realizzati nel corso del 2025 e nel primo semestre 2026.
Tale procedura si è resa necessaria a seguito dell’introduzione di un tetto all’erogazione dei crediti d’imposta per l’anno 2025 [istituito dalla Legge di Bilancio 2025] ammontante a 2,2 miliardi di euro.
In particolare, anche ai fini della prenotazione delle risorse, il Decreto reca il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione del nuovo modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi rientranti nell’industria 4.0, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026, a condizione tuttavia – per quel che riguarda gli investimenti operati nel primo semestre del prossimo anno – che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione [dunque, come ricorderete, anche qui, come in numerose altre precedenti circostanze assimilate/assimilabili a questa, la legge fa ricorso a un meccanismo articolato sull’effettuazione entro il 31 dicembre dell’anno sia dell’ordine di acquisto del bene strumentale materiale nuovo rientrante nell’industria 4.0 e sia del pagamento effettivo di almeno il 20% del suo costo].
E però, attenzione, a differenza di quanto previsto fino al 2024, il credito in argomento non è più automatico, ma verrà concesso nel limite del plafond indicato, seguendo – come del resto spesso è stato – l’ordine cronologico delle domande [comunicazioni effettuate sul portale GSE].

La nuova procedura di prenotazione PER CHI DEVE ANCORA REALIZZARE L’INVESTIMENTO si articola in tre fasi [due preventive e una consuntiva]:

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  1. il modello di comunicazione è trasmesso dall’impresa in via preventiva, e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2026, con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti in beni 4.0 che si intendono effettuare e del relativo credito d’imposta prenotato. Ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva;
  2. sempre in via preventiva, l’impresa – entro 30 giorni dall’invio della detta comunicazionetrasmette una seconda comunicazione [denominata “preventiva con acconto”] con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione;
  3. infine, la farmacia dovrà trasmettere in via consuntiva: a) entro il 31 gennaio 2026 la comunicazione di completamento degli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025; oppure b) entro il 31 luglio 2026, la comunicazione di completamento per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.

Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta e quindi la decadenza dal beneficio.
Quanto, invece, alle IMPRESE CHE HANNO GIA’ REALIZZATO E/O STANNO CONCLUDENDO L’INVESTIMENTO e che alla data di pubblicazione del decreto hanno già comunicato – tramite il portale GSE (in via preventiva ovvero di completamento) – il relativo importo, ha rilievo per loro decisivo, sempre ai fini della prenotazione delle risorse, l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva già trasmessa a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e perciò entro il 14 giugno p.v., trasmettano il nuovo modello di comunicazione [riportando il protocollo della precedente] per “salvare” la posizione cronologica della domanda precedente, fermo restando che occorrerà adempiere anche a quanto disposto dai commi 3 e 4 dell’art. 2 del DM 15 maggio 2025.
Il mancato adempimento nel suindicato termine [ripetiamo, del 14 giugno 2025] comporta la perdita della priorità acquisita con la comunicazione preventiva trasmessa secondo le precedenti disposizioni e pertanto il contribuente dovrà ripartire da zero.
Al perfezionamento dell’invio del modello di comunicazione, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio del modello, con l’indicazione del credito d’imposta comunicato [l’importo massimo fruibile è dato tra il minor valore tra l’importo preventivato e quello di completamento].
Il Ministero comunica all’Agenzia delle Entrate la lista dei crediti attribuiti nel mese precedente [entro il quinto giorno lavorativo successivo] e il contribuente [quindi la farmacia] può compensare la prima rata dal giorno 10 del mese successivo a quest’ultima lista [quindi dal secondo mese successivo a quello di invio della comunicazione di completamento].
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 [codice tributo 6936] attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Per concludere, ricordiamo che l’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Mimit all’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Ci rendiamo conto, è chiaro, della complessità della procedura che abbiamo tentato di descrivere perlomeno sommariamente [ma semplificare più di così – credeteci – non era possibile!], e però al tempo stesso siamo forse riusciti a rimarcare l’opportunità che il perfezionamento della procedura – ai fini ovviamente del riconoscimento del credito d’imposta – venga ragionevolmente affidato al proprio professionista di fiducia.

(studio bacigalupo lucidi)

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