
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 5 del 16.05.2025, ha fornito istruzioni operative circa la verifica dei requisiti IVA (soggettivo, oggettivo e territoriale), in riferimento ai distacchi di personale e ad altre forme di messa disposizione dei dipendenti, quali la codatorialità e l’avvalimento.
Il D.L. 131/2024 (L. 166/2024) ha abrogato l’art. 8, c. 35, della L. 67/1988, adeguandosi alla sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-94/19, che impone l’assoggettamento a IVA anche quando il distacco avviene con rimborso puro dei costi. L’intervento mira a uniformare la disciplina interna ai principi comunitari.
Dal 1° gennaio 2025, i distacchi o prestiti di personale saranno soggetti a IVA anche se non lucrativi, purché esista un corrispettivo e ricorrano:
· Requisito soggettivo: deve trattarsi di un soggetto passivo IVA (impresa, lavoratore autonomo o ente non commerciale che agisce in ambito commerciale);
· Requisito oggettivo: il distacco è imponibile se vi è un corrispettivo, anche se pari o inferiore al costo sostenuto. Non rileva il margine di profitto;
· Requisito territoriale: rileva la sede del distaccatario se soggetto passivo o del distaccante se il distaccatario è un privato residente in UE. Le prestazioni a privati extra-UE non sono territorialmente rilevanti ai fini IVA.
Diversamente, operazioni gratuite o senza corrispettivo effettivo (es. tra enti no-profit senza scopo commerciale) restano fuori campo IVA.
Paragrafo a parte è dedicato dall’ Agenzia all’assoggettamento IVA in caso di messa a disposizione del personale in regime di codatorialità e avvalimento.
In merito alla prima fattispecie, solitamente utilizzata dalle imprese appartenenti a una rete d’imprese, ha caratteristiche ed effetti giuridici diversi rispetto ai distacchi di personale. Le imprese codatrici aderenti al regime sono, infatti, tutte “corresponsabili” del trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo nei confronti del personale dipendente, con la conseguenza che il pagamento per intero effettuato da una impresa referente legittima la stessa all’esercizio dell’azione di regresso nei confronti delle altre imprese codatrici.
Nella misura in cui l’ammontare di tali oneri (retributivi, previdenziali e assicurativi) sia addebitato pro-quota dall’impresa referente alle altre imprese codatrici, in funzione dell’utilizzo dei lavoratori ad esse direttamente e analiticamente imputabile, senza previsione di alcuna remunerazione aggiuntiva, il pagamento di tali addebiti costituisce mera cessione di denaro non rilevante ai fini dell’Iva.
Per l’avvalimento occorre fare una distinzione tra quello previsto dall’articolo 104 del codice dei contratti pubblici e quello, solitamente stabilito ex lege, che consente a una pubblica amministrazione di “avvalersi” degli uffici di un’altra pubblica amministrazione.
Nel primo caso, la messa a disposizione di personale rileva ai fini IVA, se effettuata a titolo oneroso e se si verificano congiuntamente i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale sopra richiamati.
Diversamente, per l’avvalimento tra pubbliche amministrazioni, il requisito soggettivo si intende sempre soddisfatto qualora il soggetto avvalso sia una società “in house”. Quanto al requisito oggettivo, occorre invece verificare se la norma istitutiva o i relativi protocolli d’intesa prevedano l’erogazione di risorse finanziarie in favore del soggetto avvalso, e se tale erogazione costituisca il corrispettivo dell’avvalimento, in base ai criteri individuati con la circolare n. 34/2013.
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