28 Maggio 2025
Bonus 4.0 2025: comunicazione entro il 14 giugno


Rispetto a quanto previsto per gli anni precedenti, dal 2025, la procedura di attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti 4.0 non è automatica. L’impresa, in altre parole, deve procedere ad una serie di comunicazioni al GSE non solo per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo del credito determinato in autoliquidazione, ma anche per “prenotare” le risorse erariali a disposizione in misura limitata ancor prima di completare l’investimento oggetto di beneficio.

Questa nuova procedura, introdotta dalla Legge di bilancio 2025, non era del tutto chiara. La cosa chiara era che, ai fini dell’attribuzione delle risorse, è che avrebbe rilevato l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni al GSE contenenti le spese sostenute e il relativo “credito d’imposta maturato”, lasciando intendere che rilevassero le comunicazioni a consuntivo a seguito del completamento degli investimenti.

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Le regole del Decreto Direttoriale 15 maggio 2025

Il Decreto Direttoriale 15 maggio 2025 fissa le regole per la predisposizione e l’invio del modello di comunicazione degli investimenti condotti nell’anno 2025 (non prenotati entro fine 2024) o entro il 30 giugno 2026 ma prenotati nel corso del 2025.

Vengono fissate le diverse scadenze per le varie comunicazioni che l’impresa è chiamata ad effettuare:

  • comunicazione preventiva, in ogni caso entro e non oltre il 31 gennaio 2026, con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti 4.0 che si intendono effettuare e del relativo credito d’imposta prenotato;
  • ulteriore comunicazione preventiva, entro 30 giorni dalla dichiarazione di cui al punto precedente, indicante data e importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione;
  • comunicazione finale (consuntiva) a completamento degli investimenti, entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.

In tutto questo, vengono chiarite le regole per definire l’ordine cronologico per la prenotazione e successiva assegnazione delle risorse.

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Con la comunicazione preventiva, si potranno prenotare le risorse, ma sarà poi necessario trasmettere la comunicazione finale con gli investimenti effettuati (che non potranno eccedere l’importo degli investimenti prospettati inizialmente).

Non risulta un meccanismo di “rigetto” delle comunicazioni in via preventiva qualora le prenotazioni raggiungano i 2,2 milioni di euro disponibili, il che significa che non è esclusa la circostanza in cui, tra la comunicazione iniziale e quella finale trasmesse dalle imprese, le risorse erariali possano esaurisi.

In tal caso, le comunicazioni al GSE rimangono valide e, nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne darà comunicazione all’impresa secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni in via preventiva.

Comunicazioni preventive o consuntive con precedente modello: cosa succede

Molte imprese, all’inizio dell’anno, si sono poste la domanda se dovessero o potessero presentare la comunicazione preventiva al GSE secondo il modello di cui al DM 24 aprile 2024, applicabile, in base ai richiami normativi ivi contenuti, anche in relazione agli investimenti in beni 4.0 relativi al 2025 (ancorchè non prenotati entro fine 2024).

Alcune di queste non solo hanno proceduto a trasmettere la comunicazione preventiva, ma si sono ritrovate, in taluni casi, a presentare anche la comunicazione finale di completamento degli investimenti eleggibili, prima ancora della pubblicazione del Decreto Direttoriale 15 maggio 2025.

Ecco che, quindi, si sono rese necessarie delle regole transitorie proprio per non mettere fuori gioco queste imprese che si sono prodigate per effettuare le comunicazioni secondo le disposizioni disponibili e applicabili pro tempore.

In questi casi, ai fini della definizione dell’ordine cronologico della “prenotazione” delle risorse erariali, rileverà la data di invio della comunicazione preventiva già tramessa con vecchio modello, ma solo a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (ovverosia entro il 14 giugno 2025) venga ripresentata la comunicazione col nuovo modello di comunicazione, avendo cura di indicare il codice identificativo di quello precedente.

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Una volta ripresentata la comunicazione preventiva, sarà necessario adempiere agli ulteriori obblighi comunicativi (ovverosia comunicazione preventiva con indicazione al pagamento dell’acconto del 20% e comunicazione finale di completamento degli investimenti).

Per quelle imprese che non si attiveranno come richiesto, perderanno la posizione guadagnata e, quindi, ai fini dell’ordine cronologico per la “prenotazione” delle risorse, rileverà la comunicazione in via preventiva effettuata col nuovo modello.



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