5 Giugno 2025
Start-up innovative: quando iscriversi al Registro Imprese?


Nuove regole per le start-up innovative: requisiti più rigorosi, permanenza ridotta e condizioni più selettive per accedere ai benefici. Ma quali sono i criteri da rispettare? E cosa cambia per chi punta sull’innovazione? Ecco tutto ciò che serve sapere, punto per punto.

Start-up innovative: nuovi criteri per l’accesso e il mantenimento dei benefici

start-up innovativeCon la Legge 193 del 16 dicembre 2024, entrata in vigore il 18 dicembre scorso, sono stati aggiornati i criteri per beneficiare dello status di start-up innovativa. Le modifiche hanno interessato l’articolo 25 del D.L. 179 del 2012, che è la base normativa del settore.

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Nuovi requisiti per l’iscrizione e permanenza nel Registro speciale fino a 9 anni

Per iscriversi alla Sezione Speciale del Registro Imprese e accedere ai benefici fiscali, finanziari e societari, la società di capitali innovativa deve rispettare una serie di condizioni, recentemente rese più stringenti. Questi requisiti devono essere verificati anche negli anni successivi all’iscrizione.

 

Start up innovativa
Requisiti per accesso al registro
(e mantenimento iscrizione per i primi tre anni)

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Requisito

Sintesi

Forma societaria Deve essere una società di capitali: S.p.A., S.p.A., S.r.l. o cooperativa.
Non quotata Non deve essere presente su mercati regolamentati o sistemi multilaterali.
Dimensioni PMI Deve rientrare nei limiti dimensionali di micro, piccola o media impresa secondo la normativa UE.
Anzianità La società, al momento della richiesta di iscrizione, deve esistere da meno di 5 anni.
Sede Deve avere sede o filiale produttiva in Italia ove svolge l’attività innovativa.
Fatturato Dal secondo anno di attività il valore della produzione annua non può superare 5 milioni di euro.
Dividendi Non deve aver distribuito utili.
Oggetto sociale L’attività deve riguardare prodotti/servizi innovativi a alto contenuto tecnologico.
Origine Non deve essere nata da fusione, scissione o cessione d’azienda.
Attività vietate Non può avere come attività prevalente consulenze o agenzie.
Requisiti aggiuntivi Deve rispettare almeno uno dei seguenti:

  • investimenti R&S ≥ 15%;
  • personale qualificato;
  • possesso di una privativa industriale.

 

Con le modifiche dello scorso autunno, la permanenza nel registro speciale delle start up innovative che consente l’accesso a numerosi benefici per la società e per i suoi soci, si è ridotta da 5 anni a 3 anni; tuttavia è stato previsto che è possibile mantenere la qualifica fino a 5 anni rispettando innovativi presupposti rispetto a quelli storici e, con requisiti ancora più stringenti, restarci per due ulteriori bienni consecutivi (fino a 7 anni e fino a 9 anni).

Al momento, si è in un periodo transitorio dell’estensione da 3 a 5 anni, posto che la start up ha diritto di permanere nell’apposito registro oltre il 3° anno a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 25, introdotto dall’articolo 28 della legge, avvenga:

  1. in caso di start-up iscritte da oltre 18 mesi, entro 12 mesi dalla scadenza del 3° anno;
  2. in caso di start-up iscritte da meno di 18 mesi, entro 6 mesi dalla scadenza del 3° anno.

 

Mantenimento dell’iscrizione oltre il terzo anno e fino al quinto anno

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Spese di ricerca e sviluppo Incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al c. 2, lett. h), n. 1)
Incremento dei ricavi

Voce A1 del CE

Incremento ricavi gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’articolo 2425 codice civile, o dell’occupazione, superiore al 50% dal 2° al 3° anno
Capitalizzazione della società Costituzione di una riserva patrimoniale superiore a € 50.000 attraverso l’ottenimento di:

  1. un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel;
  2. ovvero attraverso:
      • un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata
      • e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1)
Brevetto Ottenimento di almeno un brevetto
Contratto di sperimentazione con una PA Stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 158, c. 2, lett. b), del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

 

Il contratto di sperimentazione con la PA

Circa il contratto di sperimentazione con una PA, si osserva che l’articolo 158 del citato codice dei contratti pubblici prevede quanto segue.

 

Codice dei Contratti Pubblici – Articolo 158

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2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono ricorrere a una procedura negoziata senza indizione di gara nei seguenti casi:

…(omissis)…

a)    quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l’aggiudicazione dell’appalto non pregiudichi l’indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi.

 

 

Dunque, l’oggetto dell’appalto non è la produzione di beni o servizi da usare sul mercato, ma la generazione di conoscenza o l’innovazione (es. testare un nuovo prototipo, fare studi sperimentali, fare R&D pura). In definitiva la start up non può, all’esito della ricerca, ottenere alcun vantaggio economico. Resta ferma successivamente la facoltà dell’ente pubblico di indire gare per l’uso definito del risultato della ricerca.

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

In ogni caso, le imprese che non possiedono più i requisiti di start-up innovativa per effetto del comma 2-bis dell’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove ne abbiano i requisiti, possono essere iscritte, ricorrendone i presupposti, nella Sezione Speciale del registro delle imprese riservata alle piccole e medie imprese innovative, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

 

Lelio Cacciapaglia e Giuseppe Mercurio

Martedì 3 giugno 2025

 

Start-up e PMI Innovative per Commercialisti

Webinar in diretta online
mercoledì 18 giugno 2025 – ore 14.30-17.30
mercoledì 25 giugno 2025 – ore 14.30-17.30
mercoledì 2 luglio 2025 – ore 14.30-17.30

Relatori: Lelio Cacciapaglia, Armando Fossi

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Percorso online in diretta di 9 ore formative dedicato al ruolo dei Commercialisti in tutte le fasi del ciclo di vita di una Start-up innovativa.

MODALITÀ: LIVE ONLINE – 3 incontri online in diretta.

L’ISCRIZIONE INCLUDE:

  • accesso al corso in diretta;
  • accesso all’eventuale materiale didattico fornito dai relatori;
  • accesso alla registrazione per 365 giorni.

ACCREDITAMENTO: in fase di accreditamento ODCEC.

CHIUSURA ISCRIZIONI: ore 14:00 del 18/06/2025.

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