6 Giugno 2025
Web tax e giochi online: i bonus restano fuori dall’imponibile


Nuove indicazioni dall’Agenzia delle Entrate sul fronte della fiscalità digitale. Con il principio di diritto n. 6/20251, l’amministrazione chiarisce un aspetto specifico ma rilevante per il mondo delle piattaforme di gioco e scommesse online: i bonus offerti ai giocatori non concorrono a formare la base imponibile dell’imposta sui servizi digitali, la cosiddetta web tax.

Il principio riguarda da vicino gli operatori del settore gaming e gambling e definisce con maggiore precisione il perimetro dell’imposta, istituita dalla legge di Bilancio 2019. L’obiettivo è evitare che la web tax venga applicata su flussi economici che non rappresentano un vero ricavo, come appunto i bonus, che non sono soldi versati dagli utenti ma incentivi offerti dalle piattaforme.

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L’imposta sui servizi digitali, conosciuta con l’acronimo ISD, si applica alle imprese che mettono a disposizione un’interfaccia digitale multilaterale. Un sistema, cioè, che consente agli utenti di interagire tra loro. L’articolo 1, comma 37, lettera b, della legge 145/2018 è il riferimento normativo.

Fino al 2024, per essere soggette all’imposta, le imprese dovevano superare due soglie. La prima era di 750 milioni di euro di ricavi globali, la seconda prevedeva almeno 5,5 milioni di euro da servizi digitali in Italia.

Con la legge di Bilancio 2025, però, la soglia sui ricavi domestici è stata eliminata ed oggi l’imposta colpisce tutte le imprese con almeno 750 milioni di fatturato annuo complessivo, a prescindere dalla residenza fiscale, se generano ricavi da servizi digitali nel territorio italiano. Anche senza soglie minime interne.

La questione dei bonus, però, è solo un tassello. Il chiarimento dell’Agenzia va più a fondo e torna su un concetto già introdotto con la circolare 3/2021. In quel documento, l’Agenzia aveva spiegato che se l’operatore del gioco online si limita a fornire la piattaforma, senza assumersi il rischio diretto sulle scommesse, la base imponibile dell’ISD non corrisponde alla raccolta totale. Ma alla commissione trattenuta per l’intermediazione.

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In altre parole, conta solo la quota che l’operatore incassa per aver messo a disposizione l’interfaccia digitale. Questa commissione si calcola togliendo dal totale delle giocate due voci: l’importo destinato al montepremi e l’imposta unica prevista per i giochi.

Ora l’Agenzia aggiunge un altro tassello: anche i bonus devono essere esclusi. Non rientrano nella base imponibile perché non sono corrispettivi versati dai giocatori. Non c’è un pagamento effettivo da parte dell’utente, di conseguenza, quei bonus, anche se hanno generato un aumento della raccolta lorda, non possono essere considerati ricavi veri e propri e vanno sottratti dal totale delle giocate quando si calcola la commissione che fa da base imponibile.

L’indicazione si basa sulle scritture contabili degli operatori. Se non c’è traccia di un pagamento da parte del giocatore, non c’è neanche un presupposto per far rientrare l’importo nel calcolo dell’imposta.



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