14 Giugno 2025
Decreto fiscale: nuove regole per spese dei lavoratori autonomi e reddito d’impresa


Il Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2025 ha approvato uno schema di decreto legge sulle disposizioni urgenti in materia fiscale (c.d. Decreto fiscale) che si inserisce nel quadro della riforma più ampia della fiscalità italiana e che mira a rendere il sistema tributario più efficiente, moderno e coerente con le esigenze di cittadini, imprese e professionisti.

Il testo del Decreto introduce semplificazioni per i redditi di lavoro autonomo. Previste novità anche per il riporto delle perdite, deduzione del costo del lavoro, regime CFC, reverse charge e split payment. Per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari. Infine, le norme fiscali del terzo settore entreranno in vigore dal 2026, senza alcuna autorizzazione da parte della Commissione UE.

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Trattamento fiscale delle spese dei lavoratori dipendenti e autonomi

Tra le misure di maggior rilievo figurano gli interventi sulla deducibilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto.

Il Decreto prevede una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili. Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.

Nel dettaglio, il Decreto specifica che le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, se sostenute nel territorio italiano da lavoratori autonomi, sono deducibili solo se il pagamento avviene tramite strumenti tracciabili (bonifico bancario, postale o altri sistemi previsti dalla legge). La stessa regola vale anche per le spese rimborsate analiticamente ai dipendenti inviati in trasferta o ad altri autonomi per incarichi specifici. Queste modifiche sono estese anche all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), rafforzando così la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni sia per professionisti che per imprese.

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Sul fronte della tassazione dei redditi, il Decreto interviene sulle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società e associazioni che esercitano attività professionali, ridefinendo la loro natura ai fini fiscali e allineando la disciplina a quella vigente per le altre tipologie di reddito.

Nel dettaglio, nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2024:

  • le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;
  • gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.

Riporto delle perdite, costo del lavoro e società estere controllate

Per la determinazione del reddito d’impresa vi sono delle importanti semplificazioni in merito:

  • al calcolo della determinazione del riporto delle perdite;
  • alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro (chi più assume meno paga) eliminando il riferimento alle società collegate;
  • al calcolo del regime per le società estere controllate (CFC) sia nell’ambito del calcolo dell’imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell’ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale.

Quanto al riporto delle perdite fiscali, il Decreto mira a semplificare il calcolo riducendo la complessità dei parametri collegati ai conferimenti e versamenti in caso di operazioni straordinarie, come fusioni e conferimenti d’azienda. Viene introdotta una regola più oggettiva che, in alcuni casi, prevede che la riduzione del limite di riporto delle perdite sia pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti l’operazione.

Nel campo delle società estere controllate, il Decreto recepisce i criteri di allocazione degli utili secondo la legislazione del Paese di localizzazione della controllata. Si prevede inoltre l’introduzione di una tassazione effettiva minima pari al 15% sull’utile contabile netto dell’esercizio, in linea con la direttiva UE 2016/1164, e si regolamentano nuove modalità di comunicazione e revoca dell’opzione per il calcolo semplificato della tassazione delle controllate estere.

IVA: reverse charge per i settori del trasporto e della logistica e split payment

In ambito IVA, il Decreto prevede:

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  • a seguito della scadenza dell’autorizzazione UE, dal 1° luglio 2025 non sono più soggette allo split payment le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB;
  • per quanto riguarda lo split payment nell’ambito della logistica, si estende l’ambito applicativo anche al settore del trasporto.

Nel dettaglio, si introducono modifiche sulle regole di inversione contabile (reverse charge) per i settori del trasporto e della logistica, subordinando l’efficacia al rilascio di una specifica autorizzazione UE e ampliando la possibilità di applicare l’opzione anche nei rapporti tra appaltatori e subappaltatori. Per il sistema split payment, viene sospesa l’applicazione dal 1° luglio al 31 dicembre 2025 per determinati soggetti, con impatti sulla liquidità delle imprese fornitrici della pubblica amministrazione.

Dichiarazioni fiscali

Particolare attenzione viene posta anche alle scadenze fiscali: per le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP 2024 scadute il 31 ottobre, la presentazione sarà considerata tempestiva se effettuata entro l’8 novembre 2024, senza diritto al rimborso di eventuali somme versate a titolo di ravvedimento. Inoltre, per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.

ETS

Per dare seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione europea in cui si è affermato che le misure fiscali del Terzo Settore e per le imprese sociali non sono selettive (ai fini degli aiuti di Stato), si rimuove il riferimento all’autorizzazione da parte della Commissione. Tale regime fiscale troverà applicazione dal 1° gennaio 2026.

Definizione agevolata

Il Decreto reca disposizioni per accelerare la definizione dei giudizi tributari pendenti, prevedendo l’estinzione automatica dei contenziosi in caso di perfezionamento della definizione agevolata e fissando le modalità di trasmissione degli elenchi delle controversie da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

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Bonus R&S

Per quanto riguarda il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, si stabilisce la sospensione dei procedimenti penali relativi all’utilizzo irregolare dei crediti in caso di pagamento rateale delle somme dovute. Durante la sospensione, i termini per le indagini preliminari e la prescrizione restano fermi. Se il contribuente accede alla procedura di riversamento e non sono presenti cause ostative, non si applicano le sanzioni penali previste.

IMU

Il Decreto interviene anche sulla disciplina dell’IMU, prevedendo per il 2025 una proroga dei termini per l’approvazione delle delibere comunali relative alle aliquote, che potranno essere adottate entro il 15 settembre 2025 senza conseguenze negative sui bilanci degli enti locali. Sono sanate anche le delibere adottate tra il 1° marzo e la data di entrata in vigore del decreto.

Settore del biodiesel

Per il settore del biodiesel, si allunga la durata dei programmi agevolativi a sei anni e si subordinano le agevolazioni al rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento UE 651/2014.

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