
Transizione 5.0: l’Agenzia si dichiara incompetente
Sul credito Transizione 5.0, l’Agenzia si dichiara incompetente: «la relativa individuazione [della dimensione aziendale] non è di competenza della scrivente, non riguardando alcuna disposizione tributaria». La gestione del credito, infatti, è affidata a Mimit e Gse.
Questa risposta non è solo formale: conferma che la misura rientra nel perimetro degli aiuti alla transizione energetica e ha regole proprie, diverse da quelle fiscali, lasciando però irrisolta la questione su quale sia la dimensione da considerare nel caso di variazioni in corso d’anno.
Doppio finanziamento: la linea sottile del cumulo
Il secondo quesito dell’interpello verte sul divieto di doppio finanziamento, soprattutto in caso di cumulo tra credito Zes Unica (finanziato con risorse non Pnrr) e credito Transizione 5.0 (finanziato con risorse Pnrr). L’istante proponeva di applicarlo solo se ntrambe le misure sono coperte da fondi Pnrr.
Anche qui l’Agenzia si chiama fuori: «il tema sollevato […] è stato oggetto di esame da parte della Ragioneria Generale dello Stato […] con la circolare n. 33/2021». Secondo tale circolare, il divieto va interpretato tenendo conto delle regole su fondi europei e Pnrr. In sostanza, il cumulo è ammesso solo nei limiti del costo totale ammissibile, anche se una delle due misure è non-Pnrr.
Il principio, quindi, non è aggirabile: resta obbligatorio garantire che le spese agevolate con credito Zes Unica non siano già coperte da credito Transizione 5.0 e viceversa. L’impresa beneficiaria dovrà predisporre sistemi di tracciabilità e rendicontazione adeguati.
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