
I beneficiari di sovvenzioni devono darne informativa sui siti internet, propri o delle associazioni di categoria, o in nota integrativa del bilancio di esercizio e consolidato.
Più in particolare, i soggetti obbligati sono:
a) associazioni di protezione ambientale (art. 13 L 349/1986)
b) associazioni dei consumatori e degli utenti (art. 137 D.Lgs. 206/2005)
c) associazioni, Onlus e fondazioni;
d) cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (D.Lgs. 286/98).
Anche gli imprenditori (art. 2195 c.c.) pubblicano analoghe informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Devono, infatti fornire informativa riguardo a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.
I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione descritto sopra non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di cui sopra comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall’amministrazione vigilante o competente per materia.
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (art. 52 L 234/2012), la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti beneficiari degli aiuti a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
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