
Sentenza Tribunale Firenze n.294 del 29/11/2024
“Le start up innovative sono soggette ai soli strumenti di regolazione della crisi previsti per il sovraindebitamento, vale a dire il concordato minore ex art. 74 CCII e la liquidazione controllata ex art. 268 CCII, non anche la liquidazione giudiziale. Appare chiaro che, alla luce degli artt. 31, comma 1, D.L., n. 179/2012, e 2, comma 1, lett. c), CCII, che non lasciano spazio a discrezionalità, a determinare la scelta delle procedure maggiori ovvero delle procedure minori a cui sottoporre le società qualificate come start up innovative non può essere il criterio della maggior convenienza dell’una o dell’altra procedura per i creditori, ma solo la verifica dell’effettiva natura della società, che deve avere carattere sostanziale”.
“L’iscrizione nel Registro delle imprese di una start up innovativa ha natura di pubblica notizia e, quindi, rappresenta una condizione necessaria, ma non anche sufficiente a garantire l’applicazione della disciplina agevolata, e, segnatamente, l’esonero dalla liquidazione giudiziale, dovendo sempre essere assicurato e verificato, nella sede giudiziale specificatamente preposta, l’effettivo e concreto possesso dei requisiti, al di là della formale dichiarazione della società e di un riscontro meramente documentale”.
Sentenza Trib. Firenze 29 novembre 2024 n. 294
Commento legale dei nostri esperti
Con la sentenza in commento il Tribunale Fiorentino dichiarava ammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 s.s. CCII.
Come noto la figura delle start-up innovative è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. 179/2012 il quale prevede all’art. 31 comma 1 che «la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3». Tale norma prevede di fatto l’esenzione della start-up innovativa dal fallimento (ora liquidazione giudiziale) con l’implicazione che può essere soggetta solo al concordato minore o alla liquidazione controllata. Esenzione che ai sensi del comma 4 dell’art. 31 D.L. 179/2012 vale solo per i primi 5 anni di vita della società.
Tale previsione deve tuttavia essere oggi coordinata con la modifica che il correttivo ter al Codice della crisi ha apportato all’art. 37 il quale prevede che, in deroga a quanto previsto dall’art. 31 D.L. 179/2012, «le start-up innovative diverse dalle imprese minori, possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l’accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal presente codice nonché l’apertura della liquidazione giudiziale».
Quindi deriva da ciò un regime differenziato a seconda del soggetto che chiede l’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa. Se la domanda è proposta dal debitore è possibile chiedere l’accesso alla liquidazione giudiziale (purché non si tratti di impresa minore ex art. 2 lett. d) CCII) altrimenti, se la domanda è proposta dal creditore, la società potrà accedere solo al concordato minore o alla liquidazione controllata.
Con la pronuncia in questione il tribunale Fiorentino non ha potuto confrontarsi con il nuovo assetto normativo introdotto dal correttivo ter e quindi si è attenuto alle previgenti disposizioni ritenendo la start-up innovativa non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
Inoltre, in coerenza con la giurisprudenza anche della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 21152/2022 e Cass. 1587/2024), il Tribunale ha provveduto ad accertare in concreto la sussistenza dei requisiti ex lege previsti affinché un’impresa possa essere qualificata come start-up innovativa (cfr. art. 25 D.L. 179/2012). Vero che la sussistenza di detti requisiti di legge è attestata mediante un dichiarazione del legale rappresentante iscritta nel registro delle imprese; tuttavia tale dichiarazione è condizione necessaria, ma non sufficiente per poter beneficiare dell’esenzione dal fallimento (ora liquidazione giudiziale), poiché il tribunale che deve vagliare la domanda di accesso ad una procedura di sovraindebitamento, è tenuto a vagliare la sussistenza in concreto di detti requisiti senza arrestarsi alla mera dichiarazione del legale rappresentante della società.
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