
L’Agenzia delle Entrate, con la recente risposta a interpello n. 168/E dello scorso 23 giugno 2025, offre lo spunto per approfondire, seppur brevemente, alcuni aspetti legati ai crediti d’imposta previsti per la c.d. ZES Unica; norma agevolativa introdotta con l’art. 16, D.L. n. 124/2023, e, da ultimo, modificata dall’articolo 1, commi 485 ss., Legge n. 207/2024.
La norma, come noto, è stata introdotta per incentivare gli investimenti in determinate zone d’Italia e, più precisamente, le zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Soggetti beneficiari sono le imprese, a prescindere dalla forma giuridica nonché regime contabile adottato, operative o che si insediano nelle zone di cui sopra.
Viene, inoltre, previsto che non possono accedere al credito d’imposta i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Inoltre, a prescindere dal settore in cui opera l’azienda, non sono mai ammesse le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e le imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, Regolamento (UE) n. 651/2014.
La misura prevede il riconoscimento di un credito di imposta commisurato alla quota del costo complessivo dei beni oggetto di investimento, oppure, nell’ipotesi di investimenti di natura immobiliari. Risulta, quindi, importante definire correttamente la misura dei costi sostenuti. A tal fine, per l’individuazione dell’effettivo momento del sostenimento, nonché del valore degli investimenti, a prescindere dai principi contabili adottati, si tiene conto delle disposizioni di cui agli artt. 109, commi 1 e 2, e 110, TUIR.
Gli investimenti devono essere realizzati, per poter accedere all’agevolazione, entro il prossimo 15 novembre 2025 e, prevedono un limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Gli investimenti agevolabili, nello specifico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, D.M. 17 maggio 2024, sono quelli che rientrano in un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, Regolamento (UE) n. 651/2014, consistenti nell’acquisto, anche tramite leasing, di macchinari nuovi, impianti e attrezzature varie da destinare a strutture produttive esistenti o impiantate nella ZES unica.
Sono agevolati anche l’acquisto di terreni, nonché l’acquisizione, la realizzazione e l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Per poter accedere all’agevolazione, come noto, nel termine dello scorso 30 maggio 2025 era necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dallo scorso 16 novembre 2024 e quelle che si ritiene si sosterranno fino al 15 novembre 2025.
Proprio in ragione di questo dato, è previsto che, successivamente alla chiusura dei termini per poter procedere agli investimenti, e più precisamente nell’intervallo 18 novembre 2025 – 2 dicembre 2025, è necessario presentare una comunicazione integrativa, in cui si attesti l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione “originaria”.
In realtà, nella comunicazione integrativa è necessario procedere alla segnalazione:
- del credito di imposta maturato per gli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dagli estremi della certificazione circa l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al Decreto 17 maggio 2024;
- un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.
L’art. 4, Decreto 17 maggio 2024, stabilisce delle modulazioni del credito d’imposta, in ragione della dimensione dell’azienda “richiedente”.
Proprio su questo tema è incentrata una delle domande a cui risponde l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 168/E/2025, ritenendo che “ai fini del Credito di imposta ZES Unica per il 2025, … dovrà verificare la propria dimensione (a seguito dell’approvazione del bilancio relativo al 2024), rilevante per determinare la corretta misura dell’aiuto, al momento dell’invio della relativa comunicazione cd. integrativa, indipendentemente da quanto comunicato nella prima comunicazione (i.e., quella cd. originaria)”.
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