
Non tutti sanno che il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) consente al committente di verificare la “patente a punti” dell’appaltatore prima di avviare formalmente il cantiere.
Cos’è la patente a punti?
A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono possedere una “patente a crediti” rilasciata dall’INL. Questa patente attesta il rispetto di requisiti come la regolarità contributiva, la formazione in materia di sicurezza e l’assenza di gravi violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro.
Obbligo del committente
Il committente o il responsabile dei lavori ha l’obbligo di verificare il possesso della patente a punti o di un documento equivalente (per le imprese straniere) prima dell’inizio dei lavori. Se non effettua questa verifica prima di avviare i lavori, può essere ritenuto corresponsabile in caso di incidenti o violazioni delle norme di sicurezza e rischia una sanzione amministrativa che va da €711,92 a €2.562,91 .
Come effettuare la verifica della patente a punti
La verifica della “patente a punti” può essere eseguita tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Ecco i passi da seguire per effettuare correttamente la verifica:
- Accesso al portale
- Vai al sito https://servizi.lavoro.gov.it e accedi con una delle seguenti modalità:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- CIE (Carta di Identità Elettronica)
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- Vai al sito https://servizi.lavoro.gov.it e accedi con una delle seguenti modalità:
- Seleziona l’applicazione “Patente a punti”
- Una volta effettuato l’accesso, accedi alla sezione dedicata alla “patente a punti”. Sarà visibile come una delle opzioni disponibili nel menu principale del portale.
- Verifica i dati dell’appaltatore
- Inserisci i dati richiesti per la verifica, tra cui il codice fiscale o la partita IVA dell’impresa/appaltatore. Puoi verificare:
- Lo stato della patente a punti (se è attiva o sospesa)
- Il punteggio attuale (e se sono presenti decurtazioni)
- Se l’impresa ha violazioni relative alla sicurezza sui cantieri o ad altre normative.
- Inserisci i dati richiesti per la verifica, tra cui il codice fiscale o la partita IVA dell’impresa/appaltatore. Puoi verificare:
- Ricevi conferma
- Dopo aver inserito i dati, il portale restituirà un report che attesta lo stato della patente a punti dell’appaltatore. Se l’impresa risulta in regola, puoi procedere con l’apertura del cantiere.
- Documenta la verifica
- È importante conservare la documentazione relativa alla verifica. Questo può essere fatto sia in formato elettronico (screenshot del report) sia in formato cartaceo, in modo da poter dimostrare di aver effettuato la verifica in caso di controlli da parte degli organi competenti.
Clausole contrattuali consigliate
Per tutelarsi, è consigliabile inserire nel contratto tra committente e appaltatore una clausola che attesti la verifica del possesso della patente a punti.
Come la seguente:
“Il Committente si riserva, prima dell’inizio dei lavori di verificare che l’Appaltatore sia in possesso della “Patente a Punti” rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Tale verifica potrà essere eseguita direttamente dal committente attraverso il portale ufficiale https://servizi.lavoro.gov.it e riguarderà l’indicazione del punteggio e la presenza o meno di sanzioni o provvedimenti di sospensione.
La verifica potrà essere eseguita anche in corso d’opera.
L’appaltatore si impegna, sotto la propria responsabilità, ad indicare se vi sono o meno subappaltatori; in tal caso la verifica potrà essere effettuata per ogni subappaltatore e ogni lavoratore autonomo coinvolto nel cantiere.
Nel caso in cui l’Appaltatore non sia in possesso della Patente a Punti o risulti con punteggio inferiore ai 15 punti, il Committente ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato senza alcun obbligo di pagamento del corrispettivo per i lavori non ancora completati. Rimane salvo per il committente la possibilità di chiedere, l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire il Committente per eventuali danni derivanti dall’irregolarità, compreso il danno da interruzione del cantiere e la necessità di avviare un nuovo processo di selezione.”
Attenzione: l’autocertificazione non è sufficiente
L’autocertificazione, sebbene ammissibile in certi contesti, non appare invece sufficiente a deresponsabilizzare il committente dalla responsabilità in caso di verifiche da parte delle autorità competenti. Il committente difatti è tenuto a verificare effettivamente la patente a punti dell’appaltatore tramite i canali ufficiali (portale INL).
Per ridurre il rischio, è consigliabile evitare di accettare dichiarazioni non verificate e richiedere un controllo documentale concreto prima di avviare i lavori.
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