17 Maggio 2025
TRUFFA SMS SOLIDALI PER I TERREMOTATI AQUILANI: DUE CONDANNATI A RISARCIRE 2,4 MILIONI | Notizie di cronaca


L’AQUILA – La sparizione dei  milioni di euro donati tramite sms per aiutare gli aquilani dopo il sisma del 2009 indusse la Procura contabile aquilana ad avviare una inchiesta per un danno erariale di 2,4 milioni alle casse della Regione: ora la Corte dei conti dell’Aquila ha condannato “in solido, Marco Santori di Padova e Paolo Nicoletti di Perugia, al pagamento di 2.446.896 euro a favore della Regione Abruzzo, subentrata poi alla Protezione civile, oltre la rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza”. I due sono accusati di una gestione perlomeno discutibile di quei soldi. Ma andiamo per ordine.

Il fondo di garanzia era finalizzato a favorire l’accesso al credito di famiglie e aziende. I soldi destinati ai cittadini sarebbero stati invece usati per altri impieghi come il pagamento di personale bancario e comunque per iniziative non corrispondenti al loro fine istituzionale e sociale.

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In particolare il progetto, denominato “Iniziative di microcredito e microfinanza a favore delle popolazioni colpite del sisma”, Progetto di microcredito, era stato finanziato dal Dipartimento della Protezione Civile, previa approvazione del Comitato dei Garanti e istituito con DPCM2874/2009). Il piano, dunque, mirava a facilitare l’accesso al credito da parte di famiglie e piccole/medie imprese colpite dal terremoto del 6 aprile 2009 ed era alimentato dalle donazioni private raccolte dallo stesso Dipartimento della Protezione Civile.

La sentenza  di condanna poggia su una motivazione molto complessa e articolata ai danni di quelle due persone, che ora faranno appello, in quanto amministratori di  sodalizi  che avrebbero dovute gestire al meglio l’iniziativa.

“I convenuti”,  si legge nella motivazione, “avendo ricoperto per quasi tutto il periodo di vigenza della Convenzione cariche apicali della Fondazione, del Consorzio e di Microcredito, sono stati i veri e propri domini dell’intera vicenda. In tale contesto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Nicoletti, a nulla rileverebbe che lo stesso sia cessato dalle cariche pochi mesi prima della scadenza della Convenzione: gli accertamenti della Gdf e del consulente della Procura di Padova dimostrerebbero che già alla data del 31.03.2018, quando era ancora vigente la Convenzione e Nicoletti ricopriva ancora le cariche di presidente del Cda in Microcredito e di amministratore delegato nel Consorzio, gli ammanchi del Fondo posseduto raggiunto l’importo € 2.446.896,00”.

“Le condotte distrattive sono state poste in essere nella piena coscienza e volontà di operare una gestione del Fondo in violazione degli obblighi assunti con la consegna della Convezione. A questo fine, la Procura, nel proprio libello, evidenzia numerose operazioni estranee alle finalità da ricercare:  a) le operazioni di acquisto delle quote societarie di 2pay Imel spa, Sociale @fare srl e Alce nero spa con l’evidente estraneità alle finalità del Progetto e il palese conflitto d’interessi in cui versava Santori considerato che si trattava di società all’interno delle quali egli rivestiva la carica di componente del consiglio di amministrazione; b) le ordinarie spese di gestione della società Microcredito spa (costituita con l’apporto patrimoniale del Fondo) ricomprendono anche quelle sostenute per il pagamento dei compensi spettanti agli odierni convenuti in qualità di componenti dell’organo di amministrazione e per la copertura delle perdite di esercizio; c) la sistematica violazione dell’obbligo di rendicontazione semestrale alla Protezione Civile (e poi alla Regione Abruzzo); d) il carattere evasivo delle informazioni fornite alla Regione Abruzzo e alla GdF nel corso delle indagini volte alla ricostruzione della vicenda e) il carattere fittizio e le incongruenze tra il prospetto inviato dalla Fondazione alla Regione Abruzzo in data 30.09.2015 da un lato, e il prospetto inviato dal Microcredito spa alla GdF in data 11.02.2016; f) l’intervenuta condanna di Santori e Nicoletti, sentenza n. 721/2023 del tribunale di Padova, per il reato di peculato dall’art. 314 cp,il  carattere doloso delle condotte comporterebbe la responsabilità solidale dei convenuti”.

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“L’entità degli ammanchi è stata oggetto di puntuale ricostruzione da parte del consulente della Procura della Repubblica che vi ha proceduto tenendo conto della documentazione raccolta dalla GdF nel corso delle indagini di PG e di quella fornita dalle difese di Santori e Nicoletti imputati nel proc. penna. Nella Integrazione della CT, depositata in data 6.04.2023  la dott.ssa Carlassare quantificava l’importo oggetto di appropriazione in € 2.446.896,00 tenendo conto:  dei dati contenuti nel rendiconto finale inviato in data 12.06.2019 dalla Fondazione Etimos alla Regione Abruzzo e alla Protezione Civile;  della documentazione acquisita presso la BCC di Roma; dei crediti problematici ed escussioni ancora da pagare (sebbene non supportati da idonea documentazione;) dei costi eccedenti la somma di € 470.000,00 destinati dalla Convezione ad assistenza tecnica degli interessi maturati”.

“L’esistenza di un danno risarcibile, ad avviso della Procura erariale, non sarebbe esclusa dalla confisca disposta in sede penale con la sentenza n. 721/2013. La condanna alla pena accessoria della confisca non può essere valutata né ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 1-bis, della l. 20/1994 (“fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata”), né ai fini dell’applicazione del principio del ne bis in idem . Pur vertendo sui medesimi fatti storici, l’azione avviata dalla Procura e la confisca penale costituiscono strumenti di procedimenti del tutto distinti aventi il primo, finalità restitutorie delle somme indebitamente percepite mentre il secondo, natura di sanzione penale a carattere accessorio destinato a non apportare alcun introito o vantaggio all’Amministrazione danneggiata”.

 

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