
Risposta – La risposta è negativa. Preliminarmente si ricorda che l’articolo 125-bis della Legge n. 124/2017 stabilisce che i soggetti che svolgono le attività elencate all’articolo 2195 del Codice Civile devono indicare, nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e, se redatto, anche in quella del bilancio consolidato, gli importi e le informazioni riguardanti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti ricevuti – in denaro o in natura – da pubbliche amministrazioni (come definite dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001) o da enti assimilati (articolo 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013).
Nel caso in cui il bilancio venga approvato entro il termine prorogato di 180 giorni (ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile), anche la pubblicazione di tali dati può essere effettuata entro la stessa scadenza.
Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) o che non sono obbligate alla predisposizione della nota integrativa, l’obbligo di trasparenza è assolto attraverso la pubblicazione delle medesime informazioni entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito web, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico. In assenza di un sito aziendale, è possibile ricorrere alla pubblicazione sul portale dell’associazione di categoria di appartenenza.
Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 2/2019, ha precisato che i soggetti obbligati, diversi dalle imprese, possono effettuare l’adempimento pubblicitario anche attraverso la pubblicazione dei dati sulla pagina Facebook.
Per quanto riguarda gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la pubblicazione effettuata nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale – a cura dei soggetti erogatori o gestori, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento – assolve agli obblighi di pubblicazione previsti per i beneficiari dall’articolo 125-bis della Legge n. 124/2017.
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