
L’inserimento di criteri premiali volti a
valorizzare le imprese in possesso della certificazione di
parità di genere è solo una facoltà discrezionale delle
stazioni appaltanti? Oppure si tratta di un obbligo inderogabile la
cui mancanza può determinare l’invalidità dell’intera
procedura?
Certificazione parità di genere: ANAC sull’obbligo dei criteri
premiali
A sciogliere ogni dubbio interviene la delibera ANAC 9
aprile 2025, n. 145, che richiama con forza l’obbligo
per le stazioni appaltanti di rispettare quanto stabilito
dall’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023,
pena l’illegittimità della lex specialis e l’annullamento della
gara.
La questione è sorta in merito ad una procedura
negoziata senza bando ex art. 50 comma 1 lett. e) per
l’affidamento di un servizio, in cui non era stata inserita alcuna
previsione in merito al punteggio aggiuntivo da
attribuire alle imprese in possesso della certificazione di
parità di genere.
La stazione appaltante si è giustificata affermando che, nella
lettera d’invito, era comunque previsto un obbligo per
l’aggiudicatario di garantire una quota pari almeno al 25% delle
assunzioni necessarie riservata a giovani, donne o persone con
disabilità, in ossequio all’art. 102 del Codice dei Contratti
Pubblici.
Tuttavia, l’ANAC ha ritenuto insufficiente tale
previsione, chiarendo che essa non costituisce attuazione
dell’art. 108, comma 7, ma un adempimento autonomo previsto da una
diversa norma del Codice.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link