24 Maggio 2025
ecco tutte le novità su regolarità contributiva, responsabilità solidale e equivalenza delle tutele. – Associazione Segretari Comunali e Provinciali


Tratto da: Lavori Pubblici  

Autrice: Giada Mazzanti 

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Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è l’attestato che certifica, su tutto il territorio nazionale, la regolarità contributiva delle imprese rispetto al corretto versamento dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili/Edilcasse.

 

La giurisprudenza amministrativa lo ha qualificato come dichiarazione di scienza ai sensi dell’art. 2700 del Codice civile e, in chiave di politica del diritto, il DURC è stato fortemente funzionalizzato al sistema degli appalti pubblici.

È bene ricordare che il DURC, come il certificato di congruità, rappresenta una verifica di secondo livello, che presuppone una corretta contribuzione determinata dall’applicazione del Contratto collettivo di lavoro.

Ecco perché il principio di applicazione dei CCNL di settore, previsto dall’art. 11 del nuovo Codice dei contratti pubblici, riveste un ruolo fondamentale.

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Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale impiegato nell’appalto o nella concessione, previa valutazione:

  • della stretta connessione tra l’ambito di applicazione del contratto e le prestazioni oggetto dell’appalto;
  • del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.

Nel nostro ordinamento giuslavoristico e previdenziale permangono ancora forti criticità: è necessario investire con urgenza nella digitalizzazione e nella trasparenza per prevenire il contenzioso.

Una questione non secondaria è la sovrapposizione tra CCNL sottoscritti da organizzazioni comparativamente rappresentative, con impatti sul costo del lavoro in relazione a classificazione del personale, ambito di competenza e codici Ateco. A tal proposito, si segnala l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025, della nuova classificazione Ateco 2025, operativa a livello amministrativo dal 1° aprile 2025.

Altro tema rilevante è la diffusione del cosiddetto “dumping contrattuale”, dovuto all’applicazione di contratti non leader sottoscritti da organizzazioni con minore rappresentatività.

Il correttivo non ha modificato l’istituto dell’intervento sostitutivo retributivo e contributivo, che si attiva in caso di inadempienza risultante dal DURC, anche per il personale impiegato da subappaltatori o titolari di cottimi.

Tuttavia, permane una criticità: il DURC certifica la regolarità complessiva dell’impresa (INPS, INAIL e Casse Edili), non quella riferita esclusivamente al personale impiegato in uno specifico appalto. È auspicabile una armonizzazione normativa su questo punto.

La più recente giurisprudenza ha confermato che i certificati DURC e DURF hanno natura di dichiarazioni di scienza e costituiscono atti di attestazione con efficacia probatoria fino a querela di falso, imponendosi alle stazioni appaltanti (Cons. St., Ad. Plen. 24.04.2024, n. 7).

Il DURC è requisito da possedere dal momento della presentazione dell’offerta fino alla stipula del contratto e per tutta la fase esecutiva (Cons. St., Ad. Plen. 20.07.2015, n. 8; Sez. V, 2.05.2022, n. 3439).

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Con comunicazione del 4 settembre 2024, ANAC ha annunciato l’inserimento del DURC in sola consultazione nel Fascicolo virtuale dell’Operatore economico, pur senza possibilità, al momento, di inoltrare nuove richieste.

Una recente innovazione è la funzionalità “Pre-DURC”, che consente alle aziende di monitorare anticipatamente eventuali irregolarità contributive INPS e INAIL, grazie a notifiche preventive (INPS messaggi n. 4693/2023 e n. 3662/2024, INAIL nota prot. n. U.60010.06/06/2024.0005544).

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono garantire che ai lavoratori in subappalto siano assicurate le medesime tutele normative ed economiche. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, salvo le eccezioni di cui all’art. 119, comma 11, lett. a) e c) del Codice.

Il lavoratore ha titolo per agire contrattualmente contro il datore di lavoro al fine di accertare la debenza dei contributi omessi, anche in assenza di danni previdenziali e senza necessità di coinvolgere l’INPS (Cass., ord. 2.05.2024, n. 1173).

Con il d.l. n. 19/2024, convertito nella l. n. 56/2024, è stato introdotto il nuovo comma 1-bis dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, che riconosce al personale impiegato in appalto o subappalto un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal CCNL stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Tale responsabilità solidale è stata estesa anche a casi di somministrazione, appalto e distacco non regolare.

L’art. 11 del Codice richiama la medesima ratio, ma l’espressione “complessivamente non inferiore” potrebbe generare contenziosi interpretativi.

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Con l’Allegato I.01 viene introdotta una presunzione di equivalenza: si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti sottoscritti congiuntamente dalle stesse sigle sindacali, anche con datori diversi, se attinenti allo stesso sottosettore e applicati in relazione alla dimensione o natura giuridica dell’impresa.

Per il settore edile, sono considerati equivalenti i CCNL classificati con i codici CNEL/INPS F012, F015, F018 (Agenzia Entrate, circ. 19/E del 27.05.2022).

In assenza della presunzione, l’equivalenza va valutata comparando le tutele economiche e normative. Le stazioni appaltanti possono ritenerla sussistente quando:

  • il valore delle componenti fisse della retribuzione annua è almeno pari a quello previsto dal CCNL indicato;
  • gli scostamenti rispetto ai parametri normativi sono marginali.

Tale “marginalità” apre margini interpretativi, con potenziale contenzioso. Sono quindi necessarie linee guida chiare per definire:

  • modalità di attestazione dell’equivalenza;
  • criteri per valutare gli scostamenti rilevanti.

Per i contratti soggetti a vincoli normativi o regolatori di settore, l’equivalenza può essere valutata anche in base al rispetto di tali vincoli.

È fondamentale che le linee guida considerino come non marginali gli scostamenti legati alla mancata iscrizione alle Casse edili/Edilcasse, data la rilevanza del sistema bilaterale in materia di sicurezza, legalità, antimafia, regolarità d’impresa e prestazioni integrative.

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La delibera ANAC del 5.02.2025, n. 32, ribadisce un principio essenziale: l’impresa partecipante deve garantire condizioni equivalenti a quelle del CCNL indicato dalla stazione appaltante. In mancanza, l’esclusione è legittima.



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