
LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI VUOLE RISTRUTTURARE CASA
I soggetti che ristrutturano le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato possono detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) una parte delle spese sostenute per i lavori (es. bonus casa). La detrazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno partecipato alla spesa e che ne hanno diritto.
In tale ambito, vale la pena evidenziare i seguenti aspetti fondamentali soprattutto in ottica di corretta applicazione delle agevolazioni (36%-50%):
– Detrazione ai fini Irpef (PF)
– Criterio di cassa (aspetto importante soprattutto in considerazione dei parametri reddituali …)
– Titolo giuridico di possesso reale dell’immobile (piena/nuda proprietà, diritto reale di godimento.
Quindi non il detentore: comodato, locazione, …)
– Abitazione principale con effettiva dimora abituale (non basta la residenza anagrafica formale)
– Effettivo sostenimento della spesa (bonifico parlante) da parte dell’avente diritto
Ora il bonus ristrutturazione in particolare la misura dell’agevolazione (36% o 50%) cambia a seconda se l’abitazione è principale o seconda casa.
Difatti, il testo della L. di Bilancio 207/2024 ha riconfermato anche nel 2025 il Bonus Ristrutturazione con una detrazione del 50%, ma con un requisito importante: possono accedervi solamente i proprietari degli immobili e coloro i quali vantano diritti reali di godimento, escludendo i familiari conviventi che in precedenza (fino al 31/12/2024) ne avevano diritto.
La legge di Bilancio 2025 lega la maggiorazione del 50% (super-bonus) a 2 requisiti che devono coesistere: possedere un diritto reale sull’immobile* oggetto di ristrutturazione e averlo designato come dimora abituale collocandovi la propria effettiva residenza.
– Titolare di diritto di proprietà (piena/nuda)
– Diritto reale di godimento (contratto/atto che attribuisce il diritto di utilizzare il bene ad una persona diversa dal suo proprietario): usufrutto, enfiteusi, uso, abitazione, diritto di superficie e servitù I diritti.
In questa ottica dal 2025 le spese sostenute dal familiare che non è proprietario comporta la possibilità di poter detrarre solo il 36%. Infatti, fino al 2024 tra i soggetti legittimati a fruire dei bonus casa figuravano anche, a prescindere da qualsiasi titolo di proprietà sull’immobile, i “familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.
Inoltre, ai fini della detrazione … nel caso di due immobili di proprietà, per cui uno risulti adibito a propria dimora abituale e l’altro a dimora abituale di un proprio familiare, con riguardo alle spese di ristrutturazione sostenute occorre fare riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile con residenza anagrafica effettiva (super-bonus 50%), a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare non proprietario (bonus 36%).
La stessa detrazione è prevista anche per chi acquista immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati. Spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.
L’art. 2 della Legge di Bilancio 2025, al comma 9, ha previsto l’introduzione dell’art. 16-ter all’interno del TUIR pone in essere drastiche limitazioni alle detrazioni fruibili dai contribuenti con più di 75.000 euro di reddito complessivo ed in considerazione di un coefficiente moltiplicativo secondo il numero di figli a carico.
Salvo Scaffidi presidente Univo sezione Catania
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