16 Giugno 2025
Nuovo quadro CP nel modello Redditi delle imprese – I° parte


Le imprese che hanno accettato la proposta concordataria per il 2024-2025 devono dichiarare per il biennio il reddito concordato utilizzando il nuovo quadro CP del modello Redditi 2025.

Allo stesso vincolo sono soggetti i soci delle società trasparenti che hanno aderito al concordato preventivo.

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Per effetto dell’articolo 16, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 13/2024, il reddito d’impresa proposto al contribuente è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata, ordinaria o semplificata, senza considerare:

  • le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e le sopravvenienze passive (lettera a));
  • utili e perdite derivanti da partecipazioni in società di persone e associazioni professionali di cui all’articolo 5, Tuir, oppure in società di capitali trasparenti di cui agli articoli 115 e 116, Tuir;
  • utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, Tuir (Spa, Srl, etc.). Ai fini dell’individuazione di questi ultimi, si applicano le regole ordinarie contenute negli articoli 59 e 89, Tuir.

La lettera f) del comma 1 dell’articolo 4, D.Lgs. 108/2024, integrando la lettera a) di cui sopra, prevede che, ai fini della determinazione del reddito d’impresa proposto al soggetto, non vanno altresì considerate le perdite su crediti di cui all’articolo 101, Tuir.

Ad ogni modo, il reddito d’impresa minimo da dichiarare non può essere inferiore a 2.000 euro. Per le società semplice e i soggetti equiparati di cui all’articolo 5, Tuir l’importo minimo va ripartito tra i soci o associati sulla base delle rispettive quote di partecipazione. Fermo restando l’applicazione del reddito minimo da dichiarare, il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta oggetto di concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d’imposta e a quelli successivi sulla base alle ordinarie disposizioni di cui agli articoli 8 e 84, Tuir. Infine, il reddito può essere altresì ridotto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti all’ingresso del concordato, dovendo comunque essere assoggettato a tassazione l’importo minimo di 2.000 euro.

Reddito concordato +/- Saldo netto plus/minusvalenze, sopravvenienze attive/passive, perdite su crediti, utili e perdite da partecipazione in società di persone o capitali Perdite fiscali pregresse = Reddito d’impresa da dichiarare

Il reddito d’impresa concordato sconta l’imposizione ordinaria e quindi, se parliamo di società di capitali, l’Ires al 24%.

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Tuttavia, il D.Lgs. 13/2024 prevede un sistema opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato, applicabile evidentemente nei periodi d’imposta di vigenza del concordato.

Il regime opzionale di tassazione sostitutiva non si estende all’Irap, che dunque deve essere calcolata secondo le modalità ordinarie.

La base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva è data dalla differenza positiva tra:

  • il reddito d’impresa concordato;
  • il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta.

Pertanto, per il primo biennio di applicazione del concordato, va fatto riferimento al reddito del periodo d’imposta 2023, opportunamente rettificato, che deve essere sottratto dal reddito concordato 2024 e 2025.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva incrementale è determinata nella misura:

  • del 10%, se per il periodo d’imposta 2023 il voto Isa è stato pari o superiore a 8;
  • del 12%, se per il periodo d’imposta 2023 il voto Isa è stato pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • del 15%, se per il periodo d’imposta 2023 il voto Isa è stato inferiore a 6.

Il concordato preventivo trova spazio nella dichiarazione dei redditi nel nuovo quadro CP, che nel modello Redditi 2025 si struttura in 4 Sezioni:

  • Sezione I “Imposta sostitutiva (art. 20-bis del decreto CPB)”;
  • Sezione II “Reddito d’impresa concordato assoggettato ad imposizione”;
  • Sezione IV “Reddito effettivo”;
  • Sezione V “Cessazione e decadenza”.

Ciascuna Sezione verrà analizzata nello specifico nella seconda parte del contributo.



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