
Il provvedimento risulta inserito nel decreto-legge “Omnibus”, il 95 del 30 giugno. Ora la parola spetta al Parlamento
Da oggi l’iva sugli oggetti da collezione è scesa dal 10% al 5%. Lo segnala il presidente dell’Associazione nazionale professionisti filatelici, Sebastiano Cilio. La norma, però è abbastanza complessa, per giunta inserita in un decreto-legge, che quindi deve passare al vaglio del Parlamento entro sessanta giorni.
È il provvedimento “Omnibus” 95 del 30 giugno, pubblicato ieri sera in “Gazzetta ufficiale”. Titolo: “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”.
Un passo indietro. Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il 20 giugno aveva approvato appunto un decreto-legge che -annotavano da palazzo Chigi- “introduce disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”. Tra l’altro, prevede “l’applicazione dell’iva agevolata al 5% per gli oggetti d’arte, di antiquariato e di collezione che vengono venduti”.
Tornando al testo inserito in “Gazzetta ufficiale”, il riferimento è l’articolo 9, “Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell’aliquota iva ridotta”. L’interesse è al punto 2, laddove inserisce, nella tabella “A”, parte II-bis intitolata “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento” e allegata al decreto del presidente della Repubblica 633 datato 26 ottobre 1972 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”), un comma 1-novies. L’aggiunta concerne “oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) (cioè «francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso», ndr) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al citato decreto-legge n.41 del 1995”.
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